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Statuti della Società svizzera per le questioni parlamentari (SSP)


Art. 1 Nome e sede

La «Società svizzera per le questioni parlamentari» (in seguito: Società) è un'associazione ai sensi delI'art. 60ss CCS, con sede a Berna.


Art. 2 Scopo

1 La società

  1. promuove lo scambio di informazioni, idee e esperienze tra le persone che per ragioni professionali o scientifiche, o in qualità di deputati si occupano di questioni attinenti alle competenze, all'organizzazione e alla procedura dei parlamenti;
  2. promuove la conoscenza del ruolo e della funzione dei parlamenti;
  3. promuove la ricerca scientifica sui parlamenti.

2 La società è apolitica e aconfessionale.


Art.3 Membri

1 Possono essere membri della Società persone fisiche o giuridiche così come istituzioni.


2 Sulla qualità di membro decide il comitato.


Art. 4 Organi

Gli organi della Società sono:

  1. l'assemblea generale
  2. il comitato
  3. l'organo di controllo

Art. 5 Assemblea generale

1 L'assemblea generale è convocata dal comitato almeno ogni due anni.


2 L'assemblea generale

  1. elegge il presidente e gli altri membri del comitato;
  2. elegge i due membri dell'organo di controllo;
  3. approva il rapporto di gestione del comitato e i conti;
  4. stabilisce l'ammontare della tassa sociale;
  5. si pronuncia su problemi di fondo;
  6. modifica gli statuti;
  7. decide a maggioranza dei due terzi dei presenti sullo scioglimento della Società.

Art. 6 Comitato

1 Fanno parte del comitato, oltre al presidente e al segretario, fino a quindici altri membri. Il comitato si organizza liberamente.


2 Il comitato svolge tutti i compiti che non sono devoluti ad altri organi. Esso è incaricato segnatamente diIl comitato svolge tutti i compiti che non sono devoluti ad altri organi. Esso è incaricato segnatamente di

  1. convocare l'assemblea generale;
  2. fissare il programma dei lavori;
  3. decidere le spese;
  4. rappresentare la Società verso l'esterno;
  5. redigere ogni due anni un rapporto di gestione.

3 Il comitato è eletto per un periodo di due anni. I membri sono rieleggibili.


Art. 7 Diritto di firma

La Società è obbligata dalla firma collettiva del presidente e di un altro membro del comitato.


Art. 8 Introiti

Gli introiti della Società sono costituiti da

  1. tasse sociali;
  2. doni;
  3. proventi da corsi e altre manifestazioni.

Art. 9 Responsabilità

La Società risponde per i suoi debiti con il capitale sociale. È esclusa la responsabilità personale dei membri.


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Approvato in occasione dell'assemblea constitutiva del 21 giunio 1997 nella sala del Consiglio degli Stati a Berna.


Art. 6 al. 1: Modifica del 20 settembre 2003.


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Segreteria:
Moritz von Wyss, Parlamentsdienste des Kantonsrates Zürich, CH-8090 Zürich
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