Statuti della Società svizzera per le questioni parlamentari (SSP)
Art. 1 Nome e sede
La «Società svizzera per le questioni parlamentari» (in seguito: Società) è un'associazione ai sensi delI'art. 60ss CCS, con sede a Berna.
Art. 2 Scopo
1 La società
- promuove lo scambio di informazioni, idee e esperienze tra le persone che per ragioni professionali o scientifiche, o in qualità di deputati si occupano di questioni attinenti alle competenze, all'organizzazione e alla procedura dei parlamenti;
- promuove la conoscenza del ruolo e della funzione dei parlamenti;
- promuove la ricerca scientifica sui parlamenti.
2 La società è apolitica e aconfessionale.
Art.3 Membri
1 Possono essere membri della Società persone fisiche o giuridiche così come istituzioni.
2 Sulla qualità di membro decide il comitato.
Art. 4 Organi
Gli organi della Società sono:
- l'assemblea generale
- il comitato
- l'organo di controllo
Art. 5 Assemblea generale
1 L'assemblea generale è convocata dal comitato almeno ogni due anni.
2 L'assemblea generale
- elegge il presidente e gli altri membri del comitato;
- elegge i due membri dell'organo di controllo;
- approva il rapporto di gestione del comitato e i conti;
- stabilisce l'ammontare della tassa sociale;
- si pronuncia su problemi di fondo;
- modifica gli statuti;
- decide a maggioranza dei due terzi dei presenti sullo scioglimento della Società.
Art. 6 Comitato
1 Fanno parte del comitato, oltre al presidente e al segretario, fino a quindici altri membri. Il comitato si organizza liberamente.
2 Il comitato svolge tutti i compiti che non sono devoluti ad altri organi. Esso è incaricato segnatamente diIl comitato svolge tutti i compiti che non sono devoluti ad altri organi. Esso è incaricato segnatamente di
- convocare l'assemblea generale;
- fissare il programma dei lavori;
- decidere le spese;
- rappresentare la Società verso l'esterno;
- redigere ogni due anni un rapporto di gestione.
3 Il comitato è eletto per un periodo di due anni. I membri sono rieleggibili.
Art. 7 Diritto di firma
La Società è obbligata dalla firma collettiva del presidente e di un altro membro del comitato.
Art. 8 Introiti
Gli introiti della Società sono costituiti da
- tasse sociali;
- doni;
- proventi da corsi e altre manifestazioni.
Art. 9 Responsabilità
La Società risponde per i suoi debiti con il capitale sociale. È esclusa la responsabilità personale dei membri.
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Approvato in occasione dell'assemblea constitutiva del 21 giunio 1997 nella sala del Consiglio degli Stati a Berna.
Art. 6 al. 1: Modifica del 20 settembre 2003.